TRABATTELLI: Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili
Accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili durante l’utilizzo dei trabattelli, attrezzature di lavoro utilizzate frequentemente nelle attività edili.
Dal quaderno tecnico “ Trabattelli” del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail riportiamo una serie di Faq che sintetizzano efficacemente i contenuti del documento:
D. Un trabattello deve essere marcato CE?
R. No, in quanto non esiste una direttiva di prodotto.
D. Un trabattello conforme alla norma tecnica UNI EN 1004 lo è anche al D.Lgs.81/08 e s.m.i.?
R. No, a meno che, oltre ad essere stato costruito conformemente alla norma tecnica UNI EN 1004, risponda al D.Lgs 81/08 e s.m.i.
D. Un trabattello può essere realizzato in cantiere con elementi di ponteggio a cui vengono applicate delle ruote alla base?
R. No.
D. Un trabattello deve essere ancorato?
R. Un trabattello deve essere ancorato alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i trabattelli conformi all’Allegato XXIII del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
D. La sicurezza strutturale del trabattello da quali fattori dipende?
R. Dall’utilizzo conforme al manuale di istruzioni, dalla corretta manutenzione degli elementi costituenti, dalla frequenza di utilizzo, dal numero dei montaggi e degli smontaggi, dal corretto stoccaggio dei componenti, dall’ambiente di lavoro e dallo stato di conservazione.
D. Quali sono gli elementi fondamentali ai fini della stabilità del trabattello?
R. Le dimensioni della base, gli stabilizzatori, le zavorre, il puntone a parete, le ruote.
D. Un trabattello deve poggiare sempre sulle ruote?
R. Sì. In caso contrario è considerato ponteggio.
D. Nell’uso del trabattello è indispensabile fissare gli stabilizzatori?
R. Quando previsto dalle indicazioni del fabbricante.
D. In caso manchi o sia insufficiente il sistema di bloccaggio delle ruote è possibile usare il trabattello?
R. No.
D. È possibile utilizzare tavole da cassero per l’intavolato del trabattello?
R. No.
D. Per salire e scendere dal trabattello cosa è necessario utilizzare?
R. Il sistema di accesso previsto dal costruttore.
D. Quando è necessario spostare il trabattello, cosa si deve fare?
R. Far scendere le persone e togliere il materiale di lavoro.
D. Cosa si intende per torre mobile di accesso e di lavoro secondo la UNI EN 1004:2005?
R. Per accesso si intende quello al trabattello e non a un’altra struttura. Il trabattello UNI EN 1004:2005 non può essere utilizzato come struttura di accesso ad altra opera ma solo come attrezzatura di lavoro.
D. È possibile costruire e impiegare un trabattello che permetta l’accesso alla copertura o a altre parti di un edificio?
R. Sì, purché possegga i requisiti di resistenza e stabilità necessari e garantisca l’eliminazione del rischio di caduta dall’alto. Il trabattello deve essere destinato dal fabbricante a tale scopo e il manuale d’istruzioni deve contenere la procedura di accesso in sicurezza. Il datore di lavoro, prima dell’utilizzo, deve integrare il manuale d’istruzioni redigendo un Pi.M.U.S. per la specifica applicazione.
D. Gli apparecchi di sollevamento possono essere fissati ai montanti del trabattello?
R. Sì, purché previsti dal fabbricante nel manuale di istruzioni.
D. In che modo può operare il datore di lavoro secondo il D.Lgs 81/08 riguardo il montaggio di un trabattello?
R. Il datore di lavoro deve seguire le istruzioni fornite dal fabbricante e riportate nel Pi.M.U.S..
D. Prima del montaggio di un trabattello il datore di lavoro deve redigere il Pi.M.U.S?
R. Si. È sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni relative alla specifica realizzazione.
D. I lavoratori addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei trabattelli devono avere particolari requisiti?
R. Devono essere allo scopo incaricati dal datore di lavoro che abbia provveduto a fornire loro un’informazione, formazione e addestramento adeguati.
D. I lavoratori addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei trabattelli devono seguire dei corsi specifici?
R. Si. Tali corsi devono avvenire in orario di lavoro e non possono comportare oneri economici per i lavoratori. I contenuti minimi di tali corsi sono indicati nel secondo e quarto punto del modulo pratico del corso ponteggi nell’Accordo Stato, Regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota (vedi Allegato XXI del D.Lgs 81/08 e s.m.i.). Il lavoratore deve seguire corsi di aggiornamento specifici ogni 4 anni.
fonte: Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Trabattelli”, Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili a cura di Luca Rossi, Luigi Cortis, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa (DIT) con la collaborazione di Carlo Ratti e Calogero Vitale (DIT), edizione 2015 (formato PDF, 10.48 MB).