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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

 

 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nel diritto del lavoro italiano è la figura, eletta o designata, che ha il compito in un'azienda di rappresentare i lavoratori per quanto concerne la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La figura venne creata dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e reso obbligatorio col D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).


Designazione

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori (o altrimenti può essere scelto un rappresentante territoriale che svolga il compito esternamente per più aziende sul territorio). In caso di aziende o unità produttive che occupano più di 15 lavoratori il RLS viene eletto dai lavoratori in base alle rappresentanze sindacali in azienda. Nel caso di assenza di queste ultime in azienda, il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori.
Il D.Lgs. 81/08 non ha previsto alcuna specifica sanzione a carico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il motivo risiede nel fatto che gli RLS, in considerazione dei compiti consultivi loro assegnati, non hanno alcun potere decisionale in merito alle scelte in materia di prevenzione infortuni effettuate dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro o il dirigente hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) (articolo18, lettera aa) del decreto legislativo 81/2008 così come modificato dall’articolo 13, lettera f) del decreto legislativo106/2009).

 

Formazione 

Il D.Lgs. 81/08 con l’art. 37 comma 1 stabilisce che il datore di lavoro deve assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dispone altresì con il comma 10 che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui andrà ad esercitare la propria rappresentanza. La formazione deve essere poi tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e di prevenzione dei rischi stessi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Secondo il comma 11 dello stesso art. 37, inoltre, le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS saranno stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
La durata minima dei corsi deve essere di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
 
 
Aggiornamento
 
Per il  Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza è previsto un obbligo di aggiornamento periodico con cadenza annuale - tenendo come riferimento la data di rilascio dell’attestato di formazione del corso iniziale da 32 ore – con una durata che non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori o a 8 ore annue per gli RLS di aziende con più di 50 dipendenti.
E benché non sia obbligatorio per legge, un corso di aggiornamento è consigliato anche per gli RLS delle imprese che occupano meno di 15 lavoratori, anche alla luce delle disposizioni normative emanate dal Ministero del lavoro secondo cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.